Ultima modifica: 16 Maggio 2024
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Circolare n. 619 – Disposizioni sulla valutazione degli alunni per gli scrutini del II quadrimestre – STUDENTI

Varese, 16/05/2024

 

Allo Staff

Al DSGA

Agli studenti e alle famiglie

 

 

OGGETTO: Disposizioni sulla valutazione degli alunni per gli scrutini del II quadrimestre – STUDENTI.

 

 

Si ricordano di seguito i criteri che i Consigli di Classe osserveranno per la valutazione in occasione degli scrutini finali del secondo quadrimestre:

1) Applicare i criteri valutativi e le griglie di valutazione deliberati dal Collegio Docenti e dai Coordinamenti di materia di riferimento per l’a.s. in corso.

2) Avere svolto almeno il numero minimo di verifiche previste dal coordinamento di materia, e comunque almeno due verifiche per le discipline per le quali è prevista un’unica tipologia di prova (orale; scritto; grafico; pratico) e almeno tre verifiche per le discipline per le quali sono previste più tipologie di prove (orale e scritto; orale e grafico/pratico; scritto e grafico/pratico; orale, scritto e grafico/pratico).

3) Avere svolto, per gli alunni insufficienti, almeno una verifica aggiuntiva di recupero, da annotare a registro elettronico; per verifica aggiuntiva si intende una verifica in più rispetto al minimo previsto dal coordinamento di materia.

4) Per alunni con B.E.S., aver applicato correttamente le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti nel P.E.I. e P.D.P. elaborati dai Consigli di Classe e concordati con le famiglie: sono sempre vigenti i criteri valutativi per gli studenti con bisogno educativo speciale, di cui alla legge n. 104/1992 (disabilità) e n. 170/2010 (DSA), in riferimento ai PEI/PDP formalizzati.

Ai sensi delle ordinanze ministeriali e regionale di riferimento, per le classi terminali ITIS e IPSIA è possibile l’ammissione agli esami conclusivi in presenza di una sola insufficienza formalizzata. Per le classi terminali IeFP è possibile l’ammissione agli esami conclusivi in assenza di valutazioni insufficienti formalizzate.

Per tutte le classi non terminali, vigono i tradizionali criteri di ammissione/non ammissione/sospensione del giudizio già definiti dal Collegio Docenti e realizzati dai Consigli di Classe in base agli specifici ordinamenti di indirizzo. Salvo motivate deroghe, l’ammissione alla classe successiva è disposta in presenza di valutazioni positive in tutte le discipline, compreso il voto di condotta. La non ammissione è disposta in presenza di discipline gravemente insufficienti ed irrecuperabili, con un quadro complessivo di impossibilità al recupero nel corso dell’estate delle competenze necessarie ad affrontare il successivo anno scolastico. La sospensione del giudizio è eventualmente disposta in non più di tre materie considerate recuperabili, solamente nelle classi ITIS dei corsi diurni e nelle classi seconde, terze e quarte dell’IPSIA dei corsi diurni. Per le classi prime dell’IPSIA dei corsi diurni, degli IeFP e dei corsi serali I.D.A., non è prevista la fattispecie della sospensione del giudizio, bensì esclusivamente la ammissione/non ammissione alla classe successiva. Per le classi prime IPSIA dei corsi diurni è prevista anche l’ammissione con revisione del Piano Formativo Individualizzato, in alternativa alla ammissione e alla non ammissione.

Il mancato superamento delle carenze formative con revisione dei P.F.I. a.s. 2020/2021 per le classi IPSIA interessate e dei debiti formativi del primo quadrimestre a.s. 2021/2022 per tutte le classi può motivatamente pregiudicare l’ammissione dello studente alla classe successiva/esami conclusivi, qualora considerato elemento irrimediabilmente determinante per la mancata acquisizione delle necessarie competenze didattico-educative.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, saranno altresì ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale avranno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opererà, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’Istituto.

Si ricorda anche che tutti gli studenti interessati devono fornire tempestivamente in segreteria didattica e PRIMA degli scrutini finali la prevista documentazione per derogare alle ore di assenza per ragioni di salute, lavorative, famigliari gravi ed ineludibili. In mancanza di deroga alle ore di assenza non potranno essere scrutinati gli studenti che avranno effettuato più di un quarto del monte ore annuale di assenza ingiustificata. I coordinatori di classe verificheranno la congruenza delle certificazioni ai dettami normativi.

Infine, con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali del triennio ITIS e IPSIA, 2 e 3 PD I.D.A., restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e norme collegate.

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                     (Prof. Marzagalli Daniele)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993