Ultima modifica: 10 Maggio 2021
Ultima modifica: 10 Maggio 2021

Circolare n. 527 – Valutazione finale delle classi intermedie a.s. 2020/2021

Varese,   10/05/2021

 Allo Staff

Al DSGA

A tutto il Personale docente

Agli Studenti e alle Famiglie delle classi intermedie non terminali

 

 

OGGETTO:  Valutazione finale delle classi intermedie a.s. 2020/2021.

 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione con propria nota protocollo n. 699 del 6 maggio 2021 ha confermato per l’anno scolastico in corso in via ordinaria la valutazione finale delle classi intermedie non terminali in coerenza con il disposto del d.P.R. n. 122/2009, che conferma quanto già da tempo preannunciato ufficiosamente.

La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge        31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In coerenza con le delibere del Collegio Docenti e le decisioni assunte dai coordinamenti di materia e dai consigli di classe, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.

Ogni consiglio di classe procederà quindi alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale avranno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opererà, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche potranno stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo       13 aprile 2017, n. 62. Il mancato superamento delle carenze formative dei P.A.I. a.s. 2019/2020 e dei debiti formativi del primo quadrimestre a.s. 2020/2021 può motivatamente pregiudicare l’ammissione alla classe successiva, qualora considerato elemento determinante per la mancata acquisizione delle necessarie competenze didattico-educative.

Sono sempre vigenti i criteri valutativi per gli studenti con bisogno educativo speciale, di cui alla legge n. 104/1992 (disabilità) e n. 170/2010 (DSA), in riferimento ai PEI/PDP formalizzati.

 

Pertanto, per tutte le classi non terminali, vigono i tradizionali criteri di ammissione/non ammissione/sospensione del giudizio già definiti dal Collegio Docenti e realizzati dai Consigli di Classe in base agli specifici ordinamenti di indirizzo. Salvo motivate deroghe, l’ammissione alla classe successiva è disposta in presenza di valutazioni positive in tutte le discipline, compreso il voto di condotta. La non ammissione è disposta in presenza di più di 3 discipline gravemente insufficienti ed irrecuperabili, con un quadro complessivo di impossibilità al recupero nel corso dell’estate delle competenze necessarie ad affrontare il successivo anno scolastico. La sospensione del giudizio è eventualmente disposta in non più di tre materie considerate recuperabili, solamente nelle classi ITIS dei corsi diurni e nelle classi quarte del c.d. “vecchio ordinamento” dell’IPSIA dei corsi diurni. Per tutte le altre classi, ivi comprese quelle dei corsi serali I.D.A., non è prevista l’eventualità della sospensione del giudizio, bensì esclusivamente la ammissione/non ammissione alla classe successiva.

Si ricorda infine a tutti gli studenti interessati, di fornire tempestivamente in segreteria didattica e PRIMA degli scrutini finali la prevista documentazione per derogare alle ore di assenza per ragioni di salute, lavorative, famigliari gravi ed ineludibili. In assenza di deroga alle ore di assenza, non potranno essere scrutinati gli studenti che avranno effettuato più di un quarto del monte ore annuale di assenza ingiustificata. I coordinatori di classe verificheranno la congruenza delle certificazioni ai dettami normativi.

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Daniele Marzagalli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93